Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 24/11/2006 n. 286

156. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «L'Unitą per la semplificazione e la qualitą della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualitą della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006 n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, a valere sulle disponibilitą per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e amministrativa. di non pił di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente al predetti provvedimenti normativi. L'attivitą della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.

158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967 n. 48, so- no aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai Ministri dell'universitą e della ricerca e della pubblica istruzione».

159. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,».

160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma é compensata riducendo automaticamente le disponibilitą del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.

162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, é abrogato. In via transitoria le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

163. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualitą dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualitą dei servizi resi all'utenza.

164. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo é sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione »;

b) il sesto periodo é sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000».

165. 11 punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, é riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dą comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gią sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente comma.

166. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione» sono inserite le seguenti: «, quando previsto,»

b) il comma 14 é sostituito dal seguente: «14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltą degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimitą della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo é disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 é sostituito dal seguente: «7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo é disposto per novanta giorni».

168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo é disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo é affidata al proprietario dello stesso».

169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies é sostituito dal seguente: «2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne».

170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, é soppresso.

171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003 n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attivitą facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gią individuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003 n. 136.

172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivitą gią facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003 n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unitą previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unitą previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attivitą del Registro italiano dighe.

173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attivitą gią facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002 n. 166.

174. Al fine di garantire la continuitą delle attivitą di interesse pubblico gią facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, é nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004 n. 139.

 

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